Si pubblica di seguito la nota prot. 5872 di oggi, con la quale il Presidente della Provincia di Fermo - Fabrizio Cesetti - ha invitato il Presidente del Consiglio dei Ministri a rivedere il contenuto delle disposizioni fissate nella Legge 190/2014 (legge di stabilità) che impediscono alla Provincia di adempiere alle proprie funzioni.

 

OGGETTO : LEGGE 07.04.2014, N. 56 “DISPOSIZIONI SULLE CITTA’ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI.” SVOLGIMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI. SPESA.

AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

PIAZZZA COLONNA, N. 370

00187 ROMA

 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

REGIONALE DELLE MARCHE

VIA GENTILE DA FABRIANO, N. 9

60125 ANCONA

 

E P. C.

 

ALL’UPI NAZIONALE

PIAZZA CARDELLI, N. 4

00186 ROMA

 

ALL’UPI REGIONALE

CORSO GARIBALDI, N. 78

60121 ANCONA

 

AL PREFETTO DELLA PROVINCIA

DI FERMO

CORSO CAVOUR, N. 104

63900 FERMO

 

AL PROCURATORE REGIONALE

PRESSO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE  MARCHE

VIA MATTEOTTI, N. 2

60121 ANCONA

 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO

CORSO CAVOUR, N. 51

63900 FERMO

 

LORO INDIRIZZI PEC O POSTA ELETTRONICA

La legge 07.04.2014 n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha, tra l’altro, introdotto significative modifiche all’assetto istituzionale ed organizzativo delle Province.

Il testo della novella normativa non prevede più lo svuotamento delle funzioni provinciali che era a fondamento dell’originario disegno di legge, ma rivede sostanzialmente il ruolo delle Province che risultano trasformate in enti di secondo livello, governati da organi non eletti più direttamente dai cittadini, ne ridisegna strutturalmente le competenze creando quindi un Ente con un assetto istituzionale e con funzioni nuove rispetto a quelli vigenti prima dell’entrata in vigore della Legge.

Le Province da enti a legittimazione popolare e diretta, dotati di distinte funzioni amministrative diventano appunto enti di secondo livello, strettamente legati ai Comuni del territorio, ed esercitano direttamente alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, di coordinamento e di area vasta e, allo stesso tempo, possono essere destinatarie di altre funzioni statali e regionali ed assumere, d’intesa con i Comuni, un ruolo significativo per la gestione unitaria di importanti servizi.   

Le Province italiane a statuto ordinario sono state individuate come “enti di area vasta” con funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, alla elaborazione dati, all’assistenza tecnico - amministrativa per gli enti locali, alla gestione dell’edilizia scolastica, al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e alla promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale e l’esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante.

Dette funzioni fondamentali non sono più riconducibili al catalogo presente nell’art. 19 del D.L.vo n. 267/2000, per cui la Provincia che deriva dall’applicazione della Legge n. 56/2014, che si ripete ne ha ridisegnato il ruolo e la dimensione del potere, ha ottenuto l’attribuzione di nuove competenze ed una nuova legittimazione finalistica che obbliga ad una revisione delle modalità di gestione delle funzioni che non sono riconducibili al contenuto dell’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014.

Pur tenendo conto di quanto previsto al comma 89 per cui “Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante” è da ritenere che non sia in presenza di un regime di prorogatio in quanto la legittimazione in capo alle nuove Province risulta essere originaria e l’attribuzione delle nuove competenze trova il suo radicamento nella nuova Legge.

L’Accordo sottoscritto tra lo Stato e le Regioni in data 11.09.2014 per dare attuazione alla Legge n. 56/2014, confermando i principi della novella normativa, prevede che “in capo alle province – enti di area vasta devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Pertanto ad esse devono essere riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell’art. 1 della Legge, sono ad esse riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione” (art. 8, punto c) dell’Accordo).   

In detto Accordo è anche stabilito, al punto 10, che le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 e quindi a riordinare l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province non riconducibili a quelle previste dall’art. 1, comma 85, nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nell’Accordo.

Le Province marchigiane, in attuazione dell’articolato catalogo normativo regionale, gestiscono numerose funzioni non fondamentali sulla base dell’attribuzione delle stesse disposta con specifiche norme, in settori di indubbio rilievo per la collettività : caccia e pesca, trasporto pubblico locale, protezione civile, ex genio civile, politiche del lavoro e formazione professionale, cultura, polizia provinciale, politiche sociali, politiche educative, funzioni in ambito ambientale delegate dalla Regione, sostegno al reddito dei figli riconosciuti dalla sola madre, servizi di integrazione scolastica per i disabili sensoriali, sport, turismo, politiche comunitarie, attività estrattive, parchi.

Dapprima le norme contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, di seguito quelle previste nella Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) unite alla mancata attuazione del processo regionale di riordino delle funzioni entro il termine del 31.12.2014, determinano una situazione per la quale questa Provincia si trova nell’impossibilità di gestire neppure le funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014.

I “contributi alla finanza pubblica” richiesti dalla citata normativa a questo Ente, gli obblighi di rivedere l’assetto organizzativo sanciti nell’art. 1, comma 421 della Legge n. 190/2014, la permanenza in capo alla Provincia della gestione di funzioni non fondamentali, inibiscono qualsiasi possibilità di proseguire nell’esercizio di quelle funzioni che l’ordinamento ha sancito non siano più riconducibili alla competenza delle Province.

La sottrazione delle risorse finanziarie e la mancata conclusione del processo di riordino delle responsabilità tra i diversi livelli territoriali di governo, sono in grado di condizionare fortemente in termini negativi la gestione della Provincia per quanto concerne l’assolvimento dei compiti di gestione delle funzioni fondamentali, di quelle cioè il cui mancato esercizio potrebbe determinare gravissime ripercussioni sull’assetto del territorio, sulla manutenzione degli edifici scolastici di competenza, sulla gestione delle strade provinciali, con il possibile manifestarsi di livelli di diverse responsabilità certamente non riconducibili alla volontà di questo Ente e dei suoi amministratori.

L’effetto del cumulo delle precedenti manovre finanziarie con quelle derivante dalla legge n. 190/2014 oltre a privare questa provincia delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni ancora esercitate, fondamentali e non, impedisce l’approvazione in pareggio del bilancio di previsione annuale e di quello pluriennale 2015/2017, e quindi la corretta e regolare erogazione dei servizi di spettanza provinciale.  

Infatti l’intervento normativo in questione, oltre a determinare apprensione in ordine a potenziali responsabilità di ordine penale, contabile, civile ed amministrativo per il mancato ordinario espletamento dei servizi essenziali legati alle funzioni mantenute in capo alla Provincia, rende difficoltosa la redazione in pareggio del corrente documento unico di programmazione e di quello per il triennio 2015/2017 e crea un marcato senso di insicurezza nel personale dipendente, preoccupato degli eventuali esuberi che potrebbero derivare dall’applicazione della Legge n. 190/2014.

E’ indubbio che il contributo forzoso richiesto dallo Stato alle Province, nell’ambito di un contesto normativo disarticolato ed irrazionale come è quello risultante dalla Legge n. 56/2014, viola in maniera palese e diretta l’art. 114 e l’art. 119, comma 1, della Costituzione ove si afferma che le risorse derivanti dall’autonomia finanziaria delle Province “consentono alla Provincia di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”, ed inoltre incide in maniera pregnante e diretta sulla possibilità di continuare ad assicurare l’erogazione dei servizi fondamentali che la Legge n. 56/2014 mantiene nella responsabilità e nella competenza delle Province.   

A tale fine, su proposta delle Province marchigiane, il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta dell’11.02.2015 ha chiesto che il Presidente della Giunta Regionale delle Marche promuova la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Legge n. 190/2014 lesive dei principio di autonomia degli enti garantiti dalla Costituzione.

L’effetto combinato delle norme contenute nel D.L. n. 66/2014, nella Legge n. 190/2014, non consente l’esercizio corretto delle funzioni fondamentali riconosciute alle Province dalla legge n. 56/2014, con conseguente disavanzo di parte corrente, interruzione di servizi pubblici e conduzione ad una situazione di dissesto finanziario delle Province indotto dallo Stato, e non voluto dagli Amministratori che sarebbero chiamati, in ogni caso, a risponderne per legge.

Si è dell’avviso che non possa essere conservata nella sfera di attribuzione di questa Provincia, almeno a decorrere dal 01.01.2015 quando doveva essere concluso il processo regionale di riordino delle funzioni e di trasferimento del personale e delle risorse finanziarie, la spesa che verrà sostenuta per l’esercizio delle funzioni non fondamentali in precedenza conferite o delegate.

Pertanto, ritenendo di dover continuare nel loro svolgimento come previsto dall’art. 1, comma 89, della Legge n. 56/2014 per non interrompere l’erogazione di servizi fondamentali, la Provincia di Fermo è dell’avviso che i relativi e conseguenti oneri finanziari non possano essere mantenuti nell’ambito del proprio bilancio.

Fino alla riallocazione delle funzioni non fondamentali che verrà decisa con la normativa regionale di attuazione della Legge n. 56/2014, questa Provincia non si sottrarrà dall’impegno di proseguire nella loro erogazione ai cittadini e alle imprese, ma, ritenendo che i relativi oneri finanziari non possano ricadere nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Ente, anche per non incorrere in un possibile danno erariale, notificherà successivamente la richiesta dell’integrale rimborso delle spese sostenute, per cui la loro rendicontazione costituirà titolo per la riscossione, anche coattiva.

E’ da dire inoltre che si auspica un tempestivo riordino delle funzioni non fondamentali in quanto ogni ritardo comporta l’impossibilità per questo Ente di garantire, con le risorse finanziarie disponibili, l’assolvimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014 per cui l’impossibilità di assolvere a servizi pubblici fondamentali come la manutenzione della rete della viabilità provinciale e dell’edilizia scolastica non potrà ricadere su questo Ente.

Da ultimo occorre rimarcare che, se non modificato nelle sue disposizioni più penalizzanti delle Province, il catalogo normativo previsto con la Legge n. 190/2014 può condurre ad un dissesto finanziario “legislativamente indotto” e non derivante dalle incapacità gestionali ed amministrative degli organi politici che guidano la Provincia e, certamente, produrrà effetti deleteri sui cittadini che si vedranno privati di alcuni servizi fondamentali per la vita della comunità.

Se non sarà modificato il vigente quadro normativo contenuto soprattutto nella Legge n. 190/2014, a questa Provincia verrà impedito di svolgere le funzioni fondamentali ad essa assegnate dall’art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014, esponendo l’Ente a possibili azioni di responsabilità civile, penale, contabile per i danni che dovessero derivare dal loro mancato o ridotto esercizio.

Inoltre, per via legislativa, questa Provincia difficilmente sarà in grado di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2015 e seguenti, con un’ulteriore ricaduta negativa sul documento unico di programmazione e, quindi, sull’attività dell’Ente.

Si invita pertanto il Governo Italiano a modificare con immediatezza il contenuto delle norme previste dall’art. 1, commi 418, 419 e 451 della Legge n. 190/2014, in presenza di effettive e comprovate ragioni di necessità ed urgenza, onde renderle coerenti con il disposto costituzionale e con i principi di buona amministrazione, autonomia finanziaria degli enti locali, pareggio di bilancio, leale collaborazione, decentramento amministrativo.

In caso di mancata tempestiva modifica di tali disposizioni, qualora dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 418, 419 e 451 della Legge n. 190/2014 derivasse l’impossibilità per questa Provincia di adempiere alle proprie funzioni con danni a persone, enti o imprese, ovvero derivasse la violazione di obblighi di qualsiasi natura, dei quali la Provincia di Fermo e/o i propri funzionari dovessero essere chiamati a rispondere in qualsiasi sede  e forma, la Provincia di Fermo si riserva ogni azione di rivalsa e/o manleva nei confronti dello Stato Italiano.

Distintamente.

IL PRESIDENTE

F.TO ON. AVV. FABRIZIO CESETTI