Autocertificazioni impianti termici

Chi sono le autorità competenti ?

Per tutti i comuni della Provincia di fermo l’autorità competente è la Provincia di Fermo.

Pagina web della Regione Marche dedicata agli "Impianti Termici"

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici

La pagina si rivolge a tutti coloro (Cittadini, Autorità competenti ed Organismi esterni, Manutentori, Installatori) che sono, in qualche modo, coinvolti nella gestione e/o nel controllo ed ispezione degli impianti termici.

Modalità di autocertificazione dal 11 Novembre 2019

Dal giorno 11 novembre 2019, è entrato in vigore il CURMIT – Catasto unico regionale telematico degli impianti termici, previsto dall’art. 12 della L.R. 19/2015.

Dalla stessa data, non ha più valore l’applicazione di BOLLINO VERDE adesivo sul Rapporto di Controllo ed Efficienza Energetica redatto da manutentori e installatori al termine delle operazioni di manutenzione e/o collaudo degli impianti termici degli edifici.

CURMIT sostituisce il precedente “catasto-provinciale” ed ogni previgente modalità di invio della documentazione da parte di manutentori e installatori alla Provincia di Fermo (Autorità competente per tutti i 40 comuni del territorio).
Manutentori e installatori aggiornano il CURMIT ed informatizzano, quando previsto, i risultati della manutenzione, spendendo il costo del contributo se dovuto.

Per accedere a CURMIT, le ditte di installazione e manutenzione che operano sul territorio regionale devono registrarsi seguendo le indicazioni presenti sul portale stesso.

https://portale-curmit.regione.marche.it/

Costo del contributo

Sin dal 1 luglio 2016 sono entrate in vigore le nuove tariffe per il segno identificativo “bollino verde” previste dall’Allegato 7 della L.R. n.19/2015, pertanto le tariffe attualmente in vigore sono di seguito riportate e divise in base alla tipologia d’impianto ed alla potenza:

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto

Contributo (1)

(kW)

(euro)

Da 10 a 100

14,00

Da 101 a 200

56,00

Da 201 a 300

98,00

Superiori a 300

140,00

(1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto

 

 

Contributo (1)

(euro)

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW

 

 

14,00

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva >(maggiore) 100 kW

 

 

56,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento

 

 

14,00

Impianti cogenerativi

 

 

56,00

1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

 

 

Quando fare manutenzione

Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta su appositi modelli regionali.

La dichiarazione deve essere redatta con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza.

Quando pagare il costo del contributo

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica utile(1) [kW]

Cadenza in anni del pagamento del contributo

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 ≤ P ≤ 100

2

P > 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o Gpl(2)

10 ≤ P ≤ 100

4

P > 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 ≤ P ≤100

4

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica

P ≥ 12

2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

P  - Potenza termica utile

Pel - Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. 
(2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, di cui all’articolo 4, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.
 

Ultima modifica 21/dic/2023
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